Lo statuto
ART.1 – DENOMINAZIONE
È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017, e successive modifiche e integrazioni, una associazione denominata:
“Vivere con C.H.I. (Congenital Hyperinsulinism of Infancy) – APS”, di seguito “associazione”.
A decorrere dall’avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l’Associazione potrà spendere e utilizzare la denominazione di Associazione di Promozione Sociale o l’acronimo APS nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.
ART. 2 – OGGETTO
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, D.Lgs. 117/2017:
– interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) D.Lgs. 117/2017;
– prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, di cui all’art. 5, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 117/2017;
– educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui all’art. 5, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 117/2017;
– sostegno alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui all’art. 5, comma 1, lett. h) D.Lgs. 117/2017;
– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, lett. i) D.Lgs. 117/2017;
– beneficenza o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, lett.
u) D.Lgs. 117/2017;
– promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco di cui all’art. 5, comma 1, lett.
w) D.Lgs. 117/2017.
In concreto l’Associazione si propone di:
– promuovere e sostenere la ricerca scientifica sull’Iperinsulinismo Congenito e le iniziative di studiosi, Associazioni ed Enti che possono portare un contributo allo studio ed alla cura dell’Iperinsulinismo Congenito e delle sue complicanze;
– attuare l’assistenza sociale e socio-sanitaria nei confronti di bambini e giovani affetti da Iperinsulinismo Congenito;
– riunire le famiglie di bambini e giovani affetti da Iperinsulinismo Congenito e supportarle nella gestione dei problemi quotidiani, con particolare riguardo a tutto quanto attiene l’inserimento dei detti soggetti nella vita sociale;
– far valere le esigenze dei bambini e dei giovani affetti da Iperinsulinismo Congenito presso le Autorità e gli enti di assistenza locali, regionali e nazionali anche al fine di promuovere l’equità, la congruità e l’adeguatezza dell’assistenza nelle diverse aree nazionali (regione, province, aziende sanitarie) e ridurre la disomogeneità assistenziale esistente;
– allacciare rapporti con associazioni mediche nazionali e internazionali e con ogni altra organizzazione e istituzione avente analoghi scopi e programmi;
– creare e gestire un sistema informativo (internet, blog, forum, database, Facebook) per le famiglie di bambini e giovani affetti da Iperinsulinismo Congenito;
– instaurare rapporti continuativi con gli organi scolastici e promuovere iniziative di educazione sanitaria per personale docente e studenti al fine di fornire corrette informazioni ed indicazioni per l’assistenza anche in ambito scolastico ai bambini e ai giovani affetti da Iperinsulinismo Congenito dell’Infanzia;
– sensibilizzare l’opinione pubblica per assicurare un’adeguata assistenza a bambini e giovani affetti da Iperinsulinismo Congenito e per migliorare la qualità della vita e della terapia;
– sensibilizzare le strutture sanitarie, il personale operante, i medici pediatri e i neonatologi sull’importanza di una diagnosi precoce della malattia.
L’Associazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 117/2017, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative.
A tal fine, è demandata al Consiglio Direttivo la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.
Per il perseguimento delle proprie finalità l’Associazione, con delibera da adottarsi da parte del Consiglio Direttivo, potrà aderire ad altre associazioni, enti o confederazioni di associazioni.
L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma degli artt. 7 e 79 D.Lgs. 117/2017 al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.
L’attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
ART. 3 – VOLONTARIO E ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO
Per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2 del presente Statuto, l’Associazione si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Il volontario, per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
Ai sensi dell’art. 17, comma 4, D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità semplificata di rimborso.
I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18, D.Lgs. 117/2017.
L’Associazione iscrive in un apposito registro, appositamente vidimato, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
ART. 4 – LAVORATORI
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoratori autonomi o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore ai limiti previsti dall’art. 36, D.Lgs. 117/2017.
ART. 5 – SEDE
L’Associazione ha sede legale e amministrativa in Rozzano.
Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione potrà istituire e sopprimere uffici operativi sull’intero territorio nazionale e all’estero.
Per l’attività di sostegno alla ricerca scientifica l’Associazione fa principalmente riferimento alle istituzioni scientifiche ed ospedaliere operanti sul territorio della Regione Lombardia, ed in particolare alla Clinica Pediatrica presso l’Istituto Scientifico San Raffaele, in Milano, via Olgettina
n. 60, ed alla Clinica Pediatrica presso l’Azienda Ospedaliera Spedali Civili Brescia, in Brescia, piazzale Ospedali Civili n. 1.
ART. 6 – PATRIMONIO ED ENTRATE
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
– beni mobili e immobili strumentali all’attività dell’Associazione;
– eventuali avanzi di gestione.
Le Entrate dell’Associazione sono costituite da:
– le quote annuali versate dagli associati;
– i contributi erogati da Comuni, Province, Regioni, altri enti pubblici o privati, a qualsiasi titolo;
– le erogazioni liberali, le donazioni, i lasciti, le eredità ed i legati;
– il ricavato delle manifestazioni e delle altre attività direttamente connesse alle Istituzionali;
– i proventi derivanti dal patrimonio.
ART. 7 – ASSOCIATI
L’Associazione è costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale.
Possono essere associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e nel rispetto dei limiti di cui all’art. 35 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
I minori di età, affetti da Iperinsulinismo Congenito, di cui uno od entrambi i genitori, od il loro tutore, siano associati dell’Associazione, possono, su iniziativa dei titolari della responsabilità genitoriale sui medesimi, e quindi con l’implicita autorizzazione di questi ultimi, divenire associati dell’Associazione.
In tal caso, sino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di voto in assemblea verrà esercitato, in loro nome e per loro conto, dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore.
L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.
ART. 8 – ADESIONE
L’ammissione di un nuovo associato avviene, su domanda dell’interessato, con decisione dell’organo amministrativo; tale decisione deve essere comunicata all’interessato ed annotata sul libro associati.
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della richiesta, motivandola. Entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, l’istante può chiedere che sulla domanda si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.
All’atto di ammissione gli associati verseranno la quota associativa nella misura che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
E’ obbligo di tutti gli associati la puntuale corresponsione del contributo annuo. L’inosservanza di tale obbligo dà facoltà al Consiglio Direttivo di escludere l’associato.
L’esercizio dei diritti dell’associato e l’accesso all’attività sociale spettano agli associati nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo ovvero dallo Statuto.
Il recesso comunicato dopo la data dell’Assemblea che approva il bilancio preventivo non esonera dal pagamento della quota del relativo anno.
ART. 9 – CESSAZIONE DELLA QUALITA’ DI ASSOCIATO
La qualità di associato si perde per decesso, recesso, esclusione o per le altre cause previste dalla legge. La qualità di associato non è trasmissibile. Le quote associative non sono rivalutabili, né restituibili, né trasmissibili. Il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso dell’associato e nei confronti dell’associato stesso in caso di recesso o esclusione.
Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione ed eventuali prestazioni degli associati nei confronti dell’Associazione devono intendersi a titolo gratuito.
Il recesso deve essere comunicato per iscritto, con raccomandata a.r. o p.e.c. al Consiglio Direttivo ed ha efficacia dal momento in cui questo ne ha conoscenza.
La esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per lo svolgimento di attività in contrasto con quella della Associazione, per immoralità e comunque per atti che danneggino l’Associazione e i suoi membri, ovvero ancora qualora l’associato non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaduto a mezzo lettera raccomandata a.r. o p.e.c. ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione del provvedimento di esclusione.
Nello stesso termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, l’associato escluso può ricorrere all’Assemblea mediante raccomandata a.r. o p.e.c. inviata al Presidente dell’Associazione.
Il ricorso verrà discusso dall’Assemblea e potrà essere accolto o rigettato dall’Assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l’Assemblea ordinaria.
ART. 10 – AFFILIAZIONE
Potranno divenire “Affiliate” dell’Associazione, affiancando alla propria denominazione la dicitura “Affiliata all’Associazione “Vivere con C.H.I.” – (Congenital Hyperinsulinism of Infancy) – APS”, altre organizzazioni con finalità analoghe, previa istanza da rivolgere all’Associazione secondo modalità e termini stabiliti dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione o in apposito Regolamento.
La decisione in ordine all’istanza di affiliazione verrà assunta dal Consiglio Direttivo.
ART. 11 – ALBO DEI SOSTENITORI
Il Consiglio Direttivo istituisce e conserva un Albo dei Sostenitori, i quali non rivestono la qualifica di associato, nel quale iscrive tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, associazioni o enti che, anche una tantum, contribuiscono con il proprio sostegno allo sviluppo morale e materiale dell’Associazione con elargizioni di somme di denaro o con la prestazione delle loro attività professionali e che, in virtù delle loro benemerenze, vengono considerati tali dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può attribuire la qualifica di Sostenitore anche a personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigate nei compiti e nelle materie afferenti all’ambito dell’attività associativa.
L’iscrizione nell’albo dei Sostenitori ha durata annuale e può essere rinnovata per lo stesso periodo con delibera del Consiglio Direttivo. I Sostenitori non corrispondono alcuna quota sociale e sono pertanto sprovvisti del diritto di voto e del diritto all’elettorato attivo e passivo, ma possono essere invitati dal Consiglio Direttivo a presenziare alle Assemblee degli Associati ed alle riunioni del Consiglio Direttivo.
ART. 12 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea degli Associati;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– l’Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti, se nominato e obbligatorio ai sensi di legge.
Possono essere eletti a comporre gli Organi dell’Associazione tutti gli associati; in deroga a quanto precede i componenti dell’Organo di Controllo che, a norma di Statuto, devono avere la qualifica di Revisore Contabile, possono essere scelti anche fra soggetti che non siano associati dell’Associazione.
L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata e limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Le cariche associative sono a titolo gratuito.
ART. 13 – ASSEMBLEA
Gli associati formano l’Assemblea.
L’Assemblea si radunerà almeno una volta all’anno (per l’approvazione del bilancio); la nomina degli Organi dell’Associazione avviene di norma in occasione dell’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, se previsti, l’organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, laddove previsto o ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28, D.Lgs. 117/2017 e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
d) delibera sulla esclusione degli associati;
e) delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dall’aspirante associato in merito alla delibera di non ammissione del Consiglio Direttivo;
f) delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
g) delibera lo scioglimento e devoluzione del patrimonio dell’Associazione;
h) delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione;
i) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla competenza della stessa dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in persona del Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 (un decimo) degli associati.
L’Assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza a mezzo e-mail oppure raccomandata a.r.. E’ facoltà del Consiglio Direttivo divulgare la convocazione dell’Assemblea con qualsiasi mezzo ritenga opportuno.
L’avviso di convocazione può contenere anche l’indicazione della data dell’Assemblea in seconda convocazione, che deve comunque tenersi in giorno diverso da quello della prima convocazione.
L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati, ed in particolare a condizione che:
(a) sia consentito al presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
verificandosi questi requisiti, l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Per la validità della costituzione dell’Assemblea Ordinaria e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.
Nel caso di seconda convocazione, l’Assemblea Ordinaria sarà valida qualunque sia il numero degli associati presenti e delibererà sempre a maggioranza semplice.
Spetta all’Assemblea Straordinaria, che deve risultare da atto notarile o comunque registrato, deliberare in merito alle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell’Associazione.
Le delibere relative alle modifiche dello statuto sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati in prima convocazione e 1/3 (un terzo) degli associati in seconda convocazione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le delibere relative allo scioglimento dell’Associazione sono approvate con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati sia in prima che in seconda convocazione, secondo il disposto dell’articolo 21, ultimo comma, c.c..
Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, sino a un massimo di tre associati.
E’ comunque valida, anche senza formale convocazione, l’assemblea a cui partecipino tutti gli associati e tutti i componenti degli organi dell’Associazione, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti in discussione.
ART. 14 – AMMINISTRAZIONE
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a quindici membri, sempre e comunque in numero dispari. L’Assemblea che procede alla nomina del Consiglio Direttivo ne determinerà di volta in volta il numero dei componenti.
La maggioranza dei componenti sono scelti tra le persone fisiche associate o indicati dagli enti giuridici associati. Si applica l’art. 2382 c.c. riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. I membri del Consiglio eletti svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il diritto al rimborso delle spese.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario/Tesoriere. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell’Associazione.
Qualora, durante il mandato, venissero a mancare uno o più membri del Consiglio direttivo, il Presidente (o in sua mancanza il Segretario, o uno qualsiasi dei precedenti Consiglieri, od infine, in caso di loro inerzia, uno qualsiasi degli associati) dovrà convocare senza indugio l’Assemblea per le elezioni suppletive dei membri da sostituire.
In ogni caso il mandato dei nuovi Consiglieri scade insieme a quello dei Consiglieri che sono ancora in carica all’atto della loro nomina. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto, e spetterà all’Assemblea (da convocarsi senza indugio, in caso di mancanza dell’Organo di Revisione, dal Presidente, dal Segretario, da uno qualsiasi dei precedenti Consiglieri, od infine, in caso di loro inerzia, da uno qualsiasi degli associati) nominare il nuovo Consiglio.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti alla gestione dell’Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea.
Tra le competenze del Consiglio Direttivo rientra:
a) l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
b) la formulazione dei programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
c) la predisposizione del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio sociale, nei casi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge;
d) la documentazione del carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell’art. 13, comma 6, D.Lgs. 117/2017;
e) la predisposizione di tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
f) la deliberazione sull’ammissione e sull’esclusione degli associati, nonché sull’esercizio di azioni disciplinari nei confronti degli associati;
g) la determinazione annuale della misura della quota associativa;
h) la stipula di tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
i) la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
l) il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge e Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea.
Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter c.c.. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale; pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Nell’espletamento dei suoi compiti, il Consiglio Direttivo potrà avvalersi, con riguardo a competenze tecnico-scientifiche, della consulenza di uno o più Comitati interni, costituiti da soggetti nominati dal Consiglio Direttivo stesso anche fra non associati, e aventi mera funzione consultiva e i cui membri abbiano spiccate e comprovate competenze professionali nei settori interessati.
Il Consiglio Direttivo è convocato mediante comunicazione scritta da inviarsi, con qualsiasi mezzo, a cura del Presidente o del Vicepresidente, a tutti i suoi membri almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza può essere convocato con e-mail con almeno due giorni di preavviso.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.
Il Consiglio Direttivo delibera alla presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche in teleconferenza o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
Verificatosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale nel relativo libro.
Sono comunque valide, anche senza formale convocazione, le riunioni del Consiglio Direttivo a cui partecipino tutti i consiglieri e tutti i componenti dell’Organo di Controllo, se nominato, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti in discussione.
ART. 15 – PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE E SEGRETARIO
Il Presidente del Consiglio Direttivo, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell’ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. Il Segretario ha anche funzioni di Tesoriere.
Essi durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.
Il Segretario ha facoltà di spesa, con i limiti previsti dai regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo.
Art. 16 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE
L’Organo di controllo è nominato in composizione monocratica al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 30 D.Lgs. 117/2017.
L’Organo di controllo, al quale si applica l’art. 2399 c.c., deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2, c.c.. L’Organo di controllo resta in carica per tre anni, e comunque sino all’approvazione del bilancio del terzo anno.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Esso può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 31, D.Lgs. 117/2017 la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo deve essere costituito da un revisore legale iscritto nell’apposito registro. Qualora il componente dell’Organo di controllo non sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro, l’Assemblea affida l’incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell’apposito registro o ad una società di revisione legale.
L’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Inoltre, l’Assemblea dei soci elegge l’Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.
ART. 17 – BILANCIO
L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
L’esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.
Il bilancio d’esercizio annuale è redatto secondo le modalità di cui all’art. 13, D.Lgs. 117/2017. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall’Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio. Il Consiglio Direttivo deposita il bilancio di esercizio approvato dall’assemblea presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore nei termini di legge.
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 6, D.Lgs. 117/2017 nella relazione di missione o, nell’ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.
Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 117/2017, l’Associazione deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest’ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce.
Art. 18 – DURATA
L’Associazione ha durata illimitata e si estinguerà:
– quando lo scopo è stato raggiunto;
– per delibera dell’Assemblea o per inattività dell’Assemblea protratta per oltre due anni;
– per le altre cause di cui all’art. 27 c.c.
In caso di scioglimento dell’Associazione si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 117/2017 e del Codice Civile.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.
ART. 19 – LIBRI SOCIALI
L’Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
– libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
– registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell’ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente.
Art. 20 – NORMA DI CHIUSURA
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs 117/2017 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

